Statuto della Società Storica per la Guerra Bianca

TITOLO I: SEDE, DURATA, SCOPI

Art. 1 Costituzione e sede
È costituita l’Associazione culturale denominata “Società Storica per la Guerra Bianca” (SSGB) Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) con sede legale in Buccinasco (MI), via Rossa 7/3; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. La SSGB potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all’estero. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Simbolo
Simbolo dell’Associazione è un fiore di genziana contornato, alla base, da filo spinato e iscritto in un doppio ovale al cui interno è posta l’iscrizione “SOCIETA’ STORICA GUERRA BIANCA” (di cui all’allegato 1).

Art. 3 Carattere dell’Associazione
L’Associazione ha carattere volontario, apartitico, aconfessionale e non ha scopi di lucro.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi, nonché nell’accettazione delle norme del presente statuto e del Codice Deontologico.
L’Associazione ha facoltà di partecipare quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi simili, nonché partecipare in enti ed a manifestazioni con analoghi scopi storico-culturali.

Art. 4 Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 5  Scopi
La SSGB ha lo scopo di:​

- promuovere, sollecitare e curare ricerche, studi ed iniziative di divulgazione e di rievocazioni storiche sulla Prima Guerra mondiale, con particolare attenzione al fronte alpino e alla guerra in alta quota;
- mantenere vivo nella popolazione, ed in particolare nelle nuove generazioni, il ricordo di tutti coloro che combatterono e soffrirono sulle montagne;
- promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione professionale ai propri associati, agli Istituti scolastici ed universitari di ogni ordine e grado, alle associazioni, agli enti pubblici e privati ed ai soggetti che ne facciano richiesta. In particolare, la SSGB può istituire borse di studio e di ricerca, organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento del personale addetto ai musei, del corpo docente, di professori e ricercatori il tutto finalizzato all’approfondimento delle tematiche storico-culturali relative alla Grande Guerra;
- stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o fornitura di servizi nell’ambito degli scopi sociali;
- svolgere il ruolo di rappresentanza in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo sulla Prima guerra mondiale;
- promuovere ogni iniziativa con soggetti pubblici e privati che tuteli il patrimonio storico-ambientale in armonia con le disposizioni di legge;
- concorrere allo studio e alla valorizzazione nelle forme appropriate dei luoghi ove fu combattuta la Grande Guerra, promuovendo ogni possibile collegamento tra gli interessi socio-economici, espressi dalle rispettive entità territoriali e demografiche, e le linee di programmazione per lo sviluppo socio-economico della montagna, stabilite a livello europeo, nazionale e locale;
- sostenere ed assistere gli Enti locali nell’azione amministrativa sviluppata nelle proprie specifiche realtà e nei rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati per comuni finalità;
- proporsi come struttura di collegamento per associazioni, enti, musei e altri soggetti che perseguano finalità coincidenti, anche parzialmente, con quelle della SSGB;
- promuovere ogni possibile collaborazione e cooperazione con gli organismi nazionali, Europei ed internazionali, interessati alla preservazione dei luoghi storici del fronte alpino e il raggiungimento degli scopi di comune interesse pur mantenendo, sempre e inderogabilmente, la propria indipendenza;
- raccogliere, studiare, archiviare e conservare documenti, reperti e testimonianze inerenti la guerra in montagna nel rispetto delle disposizioni di legge.

Per la migliore realizzazione dei propri fini la SSGB intrattiene rapporti con persone fisiche e giuridiche tra cui Organismi Nazionali, Comunitari ed Internazionali, la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali, le Comunità Montane, gli Istituti Scolastici ed Universitari di ogni ordine e grado.

Art. 6 Attività strumentali, accessorie e connesse
Sono mezzi per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 4:

- la redazione e la pubblicazione di una rivista di studi a cadenza periodica denominata “Aquile in Guerra”, di libri, opuscoli e cartoline;
- l’allestimento, la gestione e lo sviluppo di una biblioteca, di un archivio e di un museo specialistici di settore;
- l’attività editoriale e la diffusione dell’informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione sia tradizionale che elettronico-informatico in proprio o in collaborazione con terzi;
- sottoscrivere convenzioni e protocolli d’intesa, nell’interesse degli Associati e per le finalità previste dallo statuto, con i Ministeri, Enti, Forze Armate, Associazioni d’Arma e non, Istituzioni o Società nel rispetto delle disposizioni di legge;
- la realizzazione di documentari televisivi, cinematografici, audiovisivi, CD Rom e simili, e la registrazione di canti;
- il rilevamento e ripristino di opere e manufatti di guerra costruiti in montagna, con particolare riferimento ai sentieri militari d’epoca, alle vie ferrate, alle lapidi e alle iscrizioni;
- la promozione e l’organizzazione in proprio o in collaborazione con terzi, di mostre, corsi, incontri fra appassionati, visite a musei e località del fronte di guerra, congressi, conferenze, convegni, commemorazioni, viaggi di studio, percorsi storico-didattici, attività culturali e di promozione storico-turistica ed ogni altra iniziativa volta all’aggiornamento e alla qualificazione professionale;
- la promozione di contatti con le Forze Armate e le Associazioni d’Arma, e la partecipazione a tutte quelle manifestazioni e attività, organizzate anche da altri, che abbiano attinenza con gli scopi della SSGB.

Per l’attuazione di ciascuna delle suddette attività è prevista la possibilità di costituire apposite commissioni per l’organizzazione e il coordinamento dei lavori.

TITOLO II: GLI ASSOCIATI

Art. 7 Gli Associati
Possono far parte della Società Storica per la Guerra Bianca le persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti aventi attività e scopi affini a quelli della SSGB.
Le richieste di nuove iscrizioni possono essere inviate o presentate in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo presso la Sede legale della SSGB, le Sezioni territoriali, ovvero ad un Associato Delegato. Questi ultimi due organismi verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dallo statuto, le rimettono, corredate del loro parere, al Consiglio Direttivo cui spetta deliberare sull’ammissione ad insindacabile giudizio.
In caso di parere negativo, il Consiglio Direttivo non è obbligato a motivare il proprio rifiuto.
Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo della SSGB.
Gli associati sono classificati in quattro diverse categorie:

- Associati Onorari: il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di conferire la qualifica di associato onorario a coloro che (persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni), a suo insindacabile giudizio, abbiano perseguito con particolare tenacia e successo gli stessi scopi dell’Associazione;
- Associati Ordinari: coloro che, previo pagamento della quota annuale, hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione, a ricevere la rivista e quant’altro deciso, ogni anno, dal Consiglio Direttivo;
- Associati Sostenitori: coloro che verseranno, volontariamente, una quota d’iscrizione superiore almeno il doppio della cifra stabilita per i gli associati ordinari;
- Associati Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo di fondazione della SSGB; la qualifica di associato fondatore è vitalizia e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 8 Diritti degli Associati
Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione, a frequentarne la sede, nonché ad usufruire di tutti i servizi messi a disposizione della stessa.
Gli associati enti o persone giuridiche sono rappresentati in seno alla SSGB dal legale rappresentante o da un suo delegato con promessa di rato e valido del suo operato. L’eventuale designazione dovrà avvenire per iscritto.
Le successive sostituzioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla SSGB a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata a mezzo e-mail o fax alla sede legale, al Presidente o al Segretario dell’Associazione.

Art. 9 Doveri degli Associati
L’appartenenza alla SSGB ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 10 Perdita dello status di Associato
La qualifica di associato, a qualsiasi categoria appartenga, si perde:

- per decesso, dimissioni, mancato versamento della quota sociale;
- per delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti per comportamento scorretto nei confronti della SSGB o di altri associati o che rechi danno all’immagine o agli interessi della SSGB;
- per deliberazione motivata del Collegio dei Probiviri.

La persona a cui venga rifiutata o revocata la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo può appellarsi  entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri la cui decisione è inappellabile..
La domanda di iscrizione non potrà essere ripresentata prima di sei mesi dalla data dell’ultimo parere negativo.
In caso di dimissioni o di esclusione del associato, la SSGB non è tenuta al rimborso della quota associativa, né il soggetto ha alcun diritto sul patrimonio della SSGB.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE

Art. 11 Struttura nazionale e territoriale
La SSGB è un’associazione nazionale articolata su base locale con Sezioni  Territoriali rette dagli Delegati.
La costituzione di nuove Sezioni Territoriali e la nomina degli Associati-Delegati deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le modalità di costituzione ed organizzazione delle Sezioni Territoriali sono devolute allo specifico Regolamento di attuazione.

Art. 12 Organi della SSGB
Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- le Sezioni Territoriali;

Costituisce incarico speciale la nomina degli Associati-Delegati.
Tutte le nomine avvengono tra gli associati. E’ data facoltà al Presidente per comprovata urgenza o necessità approvata dal Consiglio Direttivo surrogare una carica anche con un rappresentante non associato che resta in carica almeno sino alla successiva assemblea ordinaria.
Le diverse cariche previste dallo Statuto non comportano alcuna indennità ad eccezione del rimborso delle spese vive per l’espletamento delle funzioni secondo l’apposito Regolamento.
I componenti degli Organi collegiali che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo decadono dalla carica.

Art. 13 Assemblea degli associati
La SSGB ha nell’assemblea generale degli associati il proprio organo sovrano.
L’assemblea generale è costituita da tutti gli associati di cui all’art. 7 che siano in regola con il versamento della quota annuale. Ciascun associato potrà rappresentare uno o più associati purché munito di delega scritta.
L’assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria. Le assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un quarto degli associati o di cinque Sezioni Territoriali.
L’Assemblea ordinaria degli associati si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 giugno.
Spetta all’assemblea ordinaria con votazione palese:

- approvare la relazione annuale del Presidente e del Consiglio Direttivo sull’attività della SSGB;
- deliberare il programma di massima delle attività e delle direttive future dell’associazione;
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- eleggere ogni tre anni con votazione a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Spetta all’assemblea straordinaria:

- deliberare le proposte di modifica dello statuto;
- deliberare il trasferimento della sede della SSGB e l’istituzione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all’estero;
- deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dagli associati proponenti;
- deliberare lo scioglimento della SSGB.

Art. 14 Modalità di convocazione dell’Assemblea
Il Presidente provvede a convocare l’Assemblea almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante lettera indirizzata a tutti gli associati, o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, visto anche lo specifico Regolamento di merito, contenente il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno. In alternativa, la convocazione potrà essere comunicata a mezzo della Circolare Informativa periodica della SSGB inviata a tutti gli associati.
In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

Art. 15 Delibere dell’Assemblea
L’assemblea all’inizio di ogni sessione elegge fra i presenti un presidente e un segretario. Il segretario redige i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Per la costituzione legale dell’assemblea ordinaria è necessaria la partecipazione (fisica o su delega) di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione; qualunque sia il numero degli associati aventi diritti al voto presenti o per delega, in seconda convocazione. L’assemblea straordinaria si considera validamente costituita con la presenza di almeno un ventesimo degli associati aventi diritto.
L’assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.
L’assemblea straordinaria, delibera, in prima convocazione, con la maggioranza minima dei due terzi dei votanti, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice degli intervenuti, purché rappresenti almeno un quinto degli aventi diritto.
Sugli argomenti all’Ordine del giorno di cui alle lettere a), b) c), d) dell’art. 13 è ammessa la votazione presso le Sezioni territoriali ed il voto postale, con le modalità previste nello specifico Regolamento.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei fino ad un massimo di dieci consiglieri. Gli associati fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.
Si decade dalla carica di consigliere per: a) dimissioni, da comunicarsi a mezzo atto di rinuncia scritta; b) perdita dello status di associato, sia fondatore che ordinario; c) ingiustificata assenza a più di tre riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di un anno.
In caso di decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire il consigliere decaduto col primo associato non eletto nel corso dell’ultima elezione del Consiglio Direttivo ovvero, in subordine, qualora ciò non sia possibile, mediante cooptazione, provvedendo di conseguenza, se necessario, all'assegnazione di nuove cariche all’interno del Consiglio stesso, sino alla scadenza naturale del mandato.
Nel caso, invece, di decadenza dalla carica di consigliere di un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei componenti, tutti i consiglieri si considerano decaduti, ed il Presidente deve convocare, senza indugio e comunque entro trenta giorni, una nuova assemblea ordinaria degli associati per l’elezione dei nuovi consiglieri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo di lettera, fax o e-mail contenente l’Ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata. In caso di urgenza il preavviso di convocazione è ridotto a 48 ore.

Art. 17 Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri riguardo alla direzione, gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
In particolare il Consiglio Direttivo:

- elegge un Presidente ed un Vice Presidente, nomina un Segretario ed un Tesoriere;
- fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di
- esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
- stabilisce e delibera i regolamenti attuativi dello Statuto e il Codice Deontologico della SSGB;
- dà attuazione ad ogni delibera dell’Assemblea;
- fissa l’Ordine del giorno dell’assemblea generale degli associati;
- delibera sull’ammissione dei nuovi associati;
- delibera la radiazione degli associati, anche fondatori, per gravi motivi;
- stabilisce l’importo della quota annua di associazione;
- procede annualmente alla revisione degli elenchi degli associati;
- nomina il direttore responsabile del periodico “Aquile in Guerra”;
- nomina il responsabile dell’archivio, della biblioteca e del museo;
- decide la costituzione di commissioni permanenti o gruppi di studio, la cui attività viene singolarmente disciplinata;
- sottopone alla delibera dell’Assemblea la bozza di bilancio annuale consuntivo e preventivo redatta dal Tesoriere a seguito di approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- decide sull’investimento delle rimanenze del fondo comune esclusivamente per gli scopi sociali;
- ha la facoltà di contrarre obbligazioni nei confronti di terzi per lo svolgimento delle attività ed il perseguimento degli scopi dell’Associazione;
- nomina gli Associati-Delegati con il compito di costituire Sezioni Territoriali, organizzare e approvare l’attività delle Sezioni al fine di perseguire gli scopi della SSGB, raccoglie le domande di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, su richiesta di almeno cinque Sezioni Territoriali e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione partecipa la maggioranza semplice dei consiglieri.

Art. 18 Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente è il garante e custode dello Statuto e dei valori assoluti che esso esprime.
La firma e la rappresentanza legale dell’associazione appartengono al Presidente e, in subordine, al Vice Presidente.
Attribuzioni del Presidente:

- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della SSGB;
- Convoca il Consiglio Direttivo, l’Assemblea generale secondo le modalità previste, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta la SSGB nei rapporti con soggetti pubblici e privati, istituzioni nazionali, comunitarie ed estere;
- ha facoltà di agire e resistere in giudizio e può nominare avvocati e procuratori alle liti;
- accetta eredità, donazioni, contributi e quant'altro disposto a qualsiasi titolo a favore della SSGB previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- conferisce incarichi speciali e professionali a persone di comprovata competenza;
- nomina rappresentanti della SSGB presso Ministeri, Enti, Istituzioni e Società;
- ha facoltà di effettuare tutte le operazioni su conti correnti e/o depositi bancari,  postali o di altro genere con facoltà di delegare il compimento di tali operazioni al Segretario o al Tesoriere;
- in caso di necessità adotta provvedimenti di urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella successiva prima riunione;
- rende operative le decisioni del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per l’intera durata del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Il Presidente Onorario
L’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire il titolo di Presidente Onorario della Società Storica per la Guerra Bianca.
Il Presidente Onorario viene scelto fra gli ex presidenti dell’Associazione o fra quegli associati che si siano particolarmente distinti nel perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 20 Segretario
Viene nominato nella prima riunione del Consiglio Direttivo.
Coordina gli uffici della segreteria, seguendo gli aspetti organizzativi, di gestione e tenendo i rapporti con gli associati e i terzi, sovrintende alla gestione amministrativa, cura la necessaria corrispondenza con le Sezioni Territoriali e con gli Associati-Delegati.
Su mandato del Consiglio Direttivo rappresenta la SSGB nei rapporti con collaboratori esterni, soggetti pubblici e privati, Enti, Istituzioni, Associazioni nazionali ed Estere.
Provvede affinché venga tenuto aggiornato l'elenco generale degli associati e siano comunicati ogni anno al Associato Delegato di ciascuna Sezione Territoriale i nominativi degli associati appartenenti alla stessa in regola con l'iscrizione.
Il Segretario dura in carica per l’intera durata del Consiglio Direttivo. In caso di perdita dello status di associato il nuovo nominato resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato nella prima riunione del Consiglio Direttivo, anche al di fuori di esso, purché iscritto alla SSGB.
Cura la tenuta dei libri contabili ed è responsabile della regolarità formale delle scritture e dei documenti contabili.
Predispone su indicazione e direttive del Consiglio Direttivo le bozze del bilancio annuale preventivo e consuntivo.
Trasmette al Collegio dei Revisori dei conti il bilancio d’esercizio dell’anno precedente e in seguito alla revisione contabile e alla specifica relazione del Collegio, lo sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Tesoriere dura in carica per l’intera durata del Consiglio Direttivo.
In caso di perdita dello status di associato il nuovo nominato resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si occupa di tutte le controversie e le vertenze che possono sorgere nell’ambito di applicazione, sulla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei Regolamenti e sulle deliberazioni degli Organi sociali, e rappresenta l’organo disciplinare dell’Associazione.
Ai Probiviri spetta risolvere con equità e con esclusione del ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili. I membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche sociali.
E’ costituito da tre membri effettivi e almeno due supplenti, eletti, tra persone aventi idonea capacità professionale, dall’Assemblea generale secondo le norme di cui all’art. 13 e sono revocabili solo per giusta causa. Colui che raccoglie il maggior numero dei voti assume la carica di Presidente. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta sino alla successiva assemblea dal membro più anziano.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica per l’intera durata del Consiglio Direttivo.
In caso di perdita dello status di associato di un membro del Collegio, il supplente nominato resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Art. 23 Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è deputato alla verifica del conto annuale reso dal Tesoriere. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Tesoriere trasmette al Collegio dei Revisori il bilancio riferito all’anno precedente. Entro il 15 Aprile di ogni anno il Collegio trasmette i risultati al Tesoriere per l’esame e la successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale.
Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti effettivi e almeno due supplenti eletti dall’Assemblea Generale tra persone aventi idonea capacità professionale secondo le norme di cui all’art. 13 e sono revocabili solo per giusta causa.
Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per l’intera durata del Consiglio Direttivo.
In caso di perdita dello status di associato di un membro del Collegio, il supplente nominato resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Art. 24 Sezioni Territoriali
L’Associazione promuove la costituzione e lo sviluppo di Sezioni Territoriali rette da un Associato Delegato.
Le Sezioni Territoriali realizzano a livello locale gli scopi della SSGB, curando i rapporti con soggetti pubblici e privati, istituzioni nazionali, comunitarie ed estere.

Art. 25 Gli Associati-Delegati
Gli Associati-Delegati sono nominati dal Consiglio Direttivo e rappresentano la Sezione Territoriale all'interno della SSGB. Ciascun Associato Delegato, nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza della Sezione Territoriale nei confronti di terzi, e cura i rapporti con gli enti pubblici territoriali, le istituzioni culturali e politiche locali, soggetti pubblici e privati.
Ad essi spetta il compito di perseguire ed attuare gli scopi sociali della SSGB; comunicare al Presidente e al Consiglio Direttivo le iniziative proposte e ricevere l’approvazione del Consiglio Direttivo al fine di consentirne il coordinamento; riferire sull'esito di quelle svolte; comunicare al Tesoriere, su specifica richiesta, ogni movimento finanziario, nonché i relativi giustificativi, e comunque comunicare al medesimo entro il 10 gennaio di ogni anno, il rendiconto delle entrate e delle uscite della Sezione Territoriale.
Gli Associati-Delegati durano in carica per l’intera durata del Consiglio Direttivo. In caso di perdita dello status di associato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con un nuovo nominato. L’Associato-Delegato supplente resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV: FINANZE E PATRIMONIO

Art. 26 Il Patrimonio e le entrate
Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili detenuti o posseduti a qualsiasi titolo dalla SSGB.
Le entrate della SSGB sono costituite da:

- quote associative annuali;
- proventi o rimborsi per prestazioni di servizi vari ad associati o terzi;
- contributi, finanziamenti, concessi da pubbliche amministrazioni, organismi nazionali, comunitari ed internazionali, enti locali, istituti di credito e non, enti pubblici economici, imprese, società e soggetti privati finalizzate al sostegno di specifiche documentate attività e progetti;
- contributi straordinari, stabiliti in relazione a particolari iniziative e/o esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- plusvalenze derivanti dall'attività editoriale e da ogni attività, iniziativa e manifestazione organizzate dalla SSGB;
- contributi volontari, lasciti o donazioni;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto a persone fisiche, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione non venga imposta dalla legge.

Art. 27 Quote associative annuali
Con l'eccezione degli Associati Onorari, tutti gli associati sono tenuti a versare entro il 30 maggio di ogni anno la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo che determinerà altresì le modalità di pagamento.
Le quote associative sono dovute per l'intero anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione dei nuovi associati.
Gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Art. 28 Il bilancio consuntivo e preventivo
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Tesoriere deve redigere il bilancio di esercizio, previa indicazione del Consiglio Direttivo, redatto con chiarezza, diligenza e correttezza. Il Tesoriere comunica entro il 31 gennaio al Collegio dei Revisori dei conti il bilancio d’esercizio dell’anno precedente. Entro il 15 aprile riceve la situazione patrimoniale e finale d’esercizio dal Collegio dei Revisori dei conti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

TITOLO V: NORME FINALI E GENERALI

Art. 29 Regolamenti
La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere integrata mediante Regolamenti interni, approvati direttamente dal Consiglio Direttivo, ovvero proposti dagli altri Organi della SSGB all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 30 Scioglimento e liquidazione della SSGB
Lo scioglimento della SSGB può essere deliberato soltanto dall’Assemblea straordinaria che designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
La proposta deve essere espressamente messa all’Ordine del giorno e viene approvata con la maggioranza dei tre quarti degli associati presenti in proprio o per delega.
L’assemblea delibera inoltre la destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad enti con finalità affini od analoghe e comunque per scopi di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1998 n. 662.

Art. 31 Entrata in vigore e modifiche dello Statuto
Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente, ed entra in vigore alla data del 27 maggio 2017. Le modifiche allo Statuto, approvate dall'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 14, entrano in vigore dalla data di approvazione e non comportano annullamento o sostituzione dello Statuto, se non nella parte oggetto di modifica.
L'Assemblea, nell'approvare il presente Statuto, delega il Consiglio Direttivo ad apportare le modifiche necessarie, eventualmente richieste dalle autorità competenti, necessarie per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, qualora si ritenga di ottenerla.

Art. 32 Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.


Visto discusso e sottoscritto
(seguono firme autografe del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, del Presidente della SSGB).